Proposte per il Governo della Metropoli: il caso di Milano
Norme aggiuntive alla legge Delrio per la legittimazione degli Organi di Governo metropolitani
Il “vulnus” evidenziato dalla Consulta nel 2021
Gli incontri organizzati dall’ISPG con il Circolo De Amicis di Milano sulla “Forma di Governo” delle Città Metropolitane sono dovuti alla decisione della Corte costituzionale che ha evidenziato che la sovrapposizione tra Sindaco del comune capoluogo e Sindaco metropolitano, previsto nella L.56/2014, lede due principi fondamentali (già segnalati dieci anni fa da Felice Besostri nei suoi ricorsi):
- L’uguaglianza del voto: i cittadini dei comuni della provincia (non del capoluogo) si trovano di fatto un Sindaco metropolitano scelto da altri (gli elettori del solo capoluogo), senza aver potuto influire in alcun modo;
- Il deficit di responsabilità politica (accountability). Il Sindaco metropolitano risponde politicamente solo agli elettori del suo comune, e non a tutta la popolazione del territorio provinciale su cui esercita enormi poteri.
Il problema che il sistema politico deve affrontare
La Corte Costituzionale, non potendo annullare la legge per via della “discrezionalità del legislatore” nella scelta del sistema elettorale, ha chiarito che il Parlamento deve introdurre norme democratiche che assicurino la possibilità di scegliere il vertice dell’ente “direttamente o indirettamente”.
L’elezione di secondo grado da parte del Consiglio metropolitano del Sindaco metropolitano sanerebbe il vulnus sotto il profilo formale e sostanziale, in attesa di una riforma con l’elezione diretta che è oggettivamente complessa e costosa, occorre prevedere:
– l’inclusione di tutto il territorio
– il Consiglio metropolitano eletto dai sindaci e dai consiglieri di tutti i comuni dell’area vasta, non solo del capoluogo, potrebbe essere l’organo collegiale adatto allo scopo.
La stessa Corte Costituzionale (già a partire dalla precedente sentenza n. 50/2015) ha confermato la piena compatibilità del meccanismo di secondo grado con il principio democratico per gli enti locali di area vasta.
Fig. 1: la situazione attuale dichiarata incostituzionale
SINDACO DI MILANO
[ SINDACO METROPOLITANO ]
┌──────────────┴──────────────┐
▼ ▼
[ CONSIGLIO METROPOLITANO ] [ CONFERENZA METROPOLITANA ]
(24 consiglieri eletti) (Sindaci 132 Comuni)
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
CONSIGLIERI COMUNALI – SINDACI
Le proposte dell’Istituto:
1° ipotesi di intervento
(in salvaguardia) sulla Legge Delrio
Elezione indiretta del Sindaco metropolitano
Le ipotesi qui presentate prevedono entrambe l’elezione del Sindaco metropolitano da parte del Consiglio con un aumento del numero dei consiglieri metropolitani fino a pareggiare la numerosità del Consiglio comunale del capoluogo. Le soluzioni puntano a ribilanciare la rappresentanza politica dei territori nell’ente di secondo grado, intervenendo sui nodi critici sollevati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 240 del 2021. Attualmente, la legge prevede un Consiglio metropolitano molto ridotto rispetto ai territori che rappresenta (da un minimo di 14 a un massimo di 24 componenti a seconda della popolazione). Portare questo numero a specchio di quello dei grandi capoluoghi (ad esempio 48 consiglieri, come nel caso del Comune di Milano) genererebbe conseguenze precise:
- Riallineamento della rappresentanza dei Territori.
Un Consiglio metropolitano più ampio permette di accogliere al suo interno un numero significativamente maggiore di rappresentanti dei comuni più piccoli della città metropolitana, attenuando il meccanismo del voto ponderato, con i consiglieri eletti concentrati nel capoluogo o nei grandi centri urbani. - Maggiore legittimità del Sindaco metropolitano.
il Consiglio avrebbe “piena rappresentatività territoriale metropolitana”, non più il semplice riflesso delle dinamiche del capoluogo, libero di esprime una presidenza e una maggioranza di governo.
Schema prima ipotesi, con elezione del Sindaco in Consiglio:
CONSIGLIERI COMUNALI e SINDACI
(eleggono con voto ponderato a collegio unico)
V V V V V
CONSIGLIO METROPOLITANO CONFERENZA METROPOLITANA
(48 consiglieri) (Sindaci dei 133 Comuni)
V V V
(elegge a maggioranza)
SINDACO METROPOLITANO e i Consiglieri delegati
2° ipotesi di intervento:
salvaguardia e perfezionamento della Legge Delrio
Applicazione sul caso della Città metropolitana di Milano:
Elezione indiretta del Consiglio (48 consiglieri) con collegi corrispondenti alle Zone omogenee e alle Municipalità, con successiva elezione indiretta del sindaco in Consiglio metropolitano
Il territorio extra-urbano di Milano, formato da 132 comuni, è già stato suddiviso dieci anni fa per scopi di decentramento amministrativo e pianificazione in 7 Zone Omogenee, che possono diventare altrettanti collegi elettorali, ai quali assegnare una quota fissa di 4 consiglieri ognuno:
Nord Milano, Nord Ovest, Alto Milanese, Magentino e Abbiatense, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana.
L’impiego ai fini di rappresentanza politica in Consiglio delle zone omogenee (28 seggi) permette di ipotizzare un superamento del voto ponderato assegnato ad ogni comune in base al 33° comma, art.1 della L 56/14, così garantisce una equa partecipazione dei territori.
Allo stesso modo si può procedere anche per la città di Milano, che è già suddivisa in nove Municipalità.
La quota di consiglieri assegnati a Milano – 35% – è pari a 17seggi può essere suddivisa tra le nove Municipalità (9 seggi) e il Consiglio comunale (8 seggi).
I tre seggi residui potrebbero essere utilizzati per dare rappresentanza delle Autonomie funzionali presenti nell’area metropolitana.
L’Ente che ha questa funzione specifica è la Camera di Commercio, che dispone di un Consiglio, dove sono già rappresentate tutte le varie componenti del mondo imprenditoriale, dei consumatori e dei lavoratori. In questo modo il Consiglio camerale potrebbe far sentire la sua voce nel Consiglio metropolitano, che avrebbe una forza di rappresentanza notevolmente superiore all’attuale.


